1 Tgi che dispona en in rom da las enconuschientschas e da las abilitads necessarias, po vegnir dispensà tras la scola da l'instrucziun correspundenta. En l'attestat da semester vegn inscritta la remartga «dispensà».
2 Tgi che cumprova d'avair las enconuschientschas e las abilitads necessarias en in rom, po vegnir dispensà tras l'autoritad chantunala dals examens finals correspundents. En l'attestat da la maturitad professiunala vegn inscritta la remartga «ademplì».
1 La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
2 L’autorità cantonale può dispensare dall’esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell’attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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