1 Ils chantuns decidan davart las premissas e davart las proceduras da l'admissiun a l'instrucziun per la maturitad professiunala.
2 En quest connex s'orienteschan els vi da las premissas e vi da las proceduras per midar a las ulteriuras purschidas scolasticas dal stgalim secundar II.
3 Tgi che ha absolvì cun success la procedura d'admissiun dal chantun da domicil, vegn er admess a l'instrucziun per la maturitad professiunala en in auter chantun; resalvadas restan regulaziuns chantunalas da libra circulaziun che divergeschan da quai.
1 Le condizioni e le procedure di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
2 Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
3 Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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