312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 7 Transferiment da dretgs al chantun

1 Sch’in chantun presta agid a victimas sa basond sin questa lescha, passa il dretg sin prestaziuns da medem gener, che la victima u ses confamigliars pon far valair sin basa dal delict, da la persuna che ha il dretg sin prestaziuns al chantun, fin a la dimensiun da las prestaziuns chantunalas pajadas.

2 Quests dretgs han la precedenza envers quels che la persuna che ha il dretg sin prestaziuns po far valair, ed envers ils dretgs da regress da terzs.

3 Il chantun desista da far valair sia pretensiun envers il delinquent, sche quai periclitass interess degns da protecziun da la victima u da ses confamigliars ubain la reintegraziun sociala dal delinquent.

Art. 7 Trasferimento dei diritti al Cantone

1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.

2 Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l’avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.

3 Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell’autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell’autore del reato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.