1 Sch’in chantun presta agid a victimas sa basond sin questa lescha, passa il dretg sin prestaziuns da medem gener, che la victima u ses confamigliars pon far valair sin basa dal delict, da la persuna che ha il dretg sin prestaziuns al chantun, fin a la dimensiun da las prestaziuns chantunalas pajadas.
2 Quests dretgs han la precedenza envers quels che la persuna che ha il dretg sin prestaziuns po far valair, ed envers ils dretgs da regress da terzs.
3 Il chantun desista da far valair sia pretensiun envers il delinquent, sche quai periclitass interess degns da protecziun da la victima u da ses confamigliars ubain la reintegraziun sociala dal delinquent.
1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali.
2 Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l’avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.
3 Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell’autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell’autore del reato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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