312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 33 Evaluaziun

Il Cussegl federal procura ch’i vegnian evaluadas periodicamain la commensurabladad, l’efficacitad e la rentabilitad da las mesiras tenor questa lescha.

Art. 33 Valutazione

Il Consiglio federale provvede a far valutare periodicamente l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure previste dalla presente legge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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