1 En cas d’in delict commess a l’exteriur han il dretg da survegnir agid tenor quest chapitel:
2 L’agid vegn prestà mo, sch’il stadi, sin il territori dal qual è vegnì commess il delict, na furnescha naginas prestaziuns u furnescha prestaziuns insuffizientas.
1 Se il reato è commesso all’estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al presente capitolo:
2 L’aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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