1 Ils chantuns procuran che la victima e ses confamigliars possian survegnir entaifer in termin adequat l’agid immediat, dal qual els han basegn.
2 La victima e ses confamigliars pon sa drizzar ad in post da cussegliaziun independentamain dal mument ch’il delict è vegnì commess.
3 La victima e ses confamigliars pon sa drizzar ad in post da cussegliaziun da lur tscherna.
1 I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l’aiuto immediato di cui necessitano.
2 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato.
3 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.