312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 15 Access als posts da cussegliaziun

1 Ils chantuns procuran che la victima e ses confamigliars possian survegnir entaifer in termin adequat l’agid immediat, dal qual els han basegn.

2 La victima e ses confamigliars pon sa drizzar ad in post da cussegliaziun independentamain dal mument ch’il delict è vegnì commess.

3 La victima e ses confamigliars pon sa drizzar ad in post da cussegliaziun da lur tscherna.

Art. 15 Accesso ai consultori

1 I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l’aiuto immediato di cui necessitano.

2 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato.

3 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.