1 Mintga persuna ch’è vegnida donnegiada directamain en sia integritad corporala, psichica u sexuala tras in delict (victima), ha il dretg da survegnir sustegn tenor questa lescha (agid a victimas).
2 Il dretg da l’agid a victimas han er il conjugal da la victima, ses uffants e ses geniturs sco er autras persunas che han lioms sumegliants cun ella (confamigliars).
3 Il dretg exista independentamain dal fatg ch’il delinquent:
1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).
2 Hanno diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).
3 Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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