1 Per la liquidaziun dals bains matrimonials e per il mantegniment suenter il divorzi vala il princip da tractativa.
2 Sche la dretgira constatescha ch’i mancan documents ch’èn necessaris per giuditgar las consequenzas patrimonialas dal divorzi, ordinescha ella a las partidas d’inoltrar quels posteriuramain.
3 Dal rest constatescha la dretgira d’uffizi ils fatgs.
1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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