272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 277 Constataziun dals fatgs

1 Per la liquidaziun dals bains matrimonials e per il mantegniment suenter il divorzi vala il princip da tractativa.

2 Sche la dretgira constatescha ch’i mancan documents ch’èn necessaris per giuditgar las consequenzas patrimonialas dal divorzi, ordinescha ella a las partidas d’inoltrar quels posteriuramain.

3 Dal rest constatescha la dretgira d’uffizi ils fatgs.

Art. 277 Accertamento dei fatti

1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.

2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.

3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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