272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 276 Mesiras preventivas

1 La dretgira prenda las mesiras preventivas necessarias. Las disposiziuns davart las mesiras per la protecziun da la cuminanza conjugala èn applitgablas tenor il senn.

2 Mesiras che la dretgira per la protecziun da la lètg ha ordinà valan vinavant. Per abolir u per midar quellas è cumpetenta la dretgira da divorzi.

3 La dretgira po ordinar mesiras preventivas er, sche la lètg è schliada e sche la procedura davart las consequenzas dal divorzi dura però anc.

Art. 276 Provvedimenti cautelari

1 Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.

2 Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.

3 Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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