272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 186 Scleriments da l’expert

1 Cun il consentiment da la dretgira po l’expert fa agens scleriments. Quels ston vegnir preschentads en l’expertisa.

2 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira anc far ina giada ils scleriments tenor las reglas da la procedura da cumprova.

Art. 186 Accertamenti del perito

1 Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.

2 Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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