1 Cun il consentiment da la dretgira po l’expert fa agens scleriments. Quels ston vegnir preschentads en l’expertisa.
2 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira anc far ina giada ils scleriments tenor las reglas da la procedura da cumprova.
1 Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
2 Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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