272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 185 Incumbensa

1 La dretgira instruescha l’expert ed al tschenta – en scrit u a bucca en la tractativa – las dumondas ch’el ha da sclerir.

2 A las partidas dal process dat la dretgira la chaschun da s’exprimer davart las dumondas e da proponer midadas u cumplettaziuns.

3 La dretgira metta a disposiziun a l’expert las actas necessarias e fixescha in termin per furnir l’expertisa.

Art. 185 Mandato

1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.

2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.

3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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