1 La dretgira instruescha l’expert ed al tschenta – en scrit u a bucca en la tractativa – las dumondas ch’el ha da sclerir.
2 A las partidas dal process dat la dretgira la chaschun da s’exprimer davart las dumondas e da proponer midadas u cumplettaziuns.
3 La dretgira metta a disposiziun a l’expert las actas necessarias e fixescha in termin per furnir l’expertisa.
1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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