272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 148 Restituziun

1 Sin dumonda d’ina partida negligenta po la dretgira conceder in termin posteriur u citar la partida ad in nov termin, sch’ella fa valair vardaivlamain ch’ella n’haja nagina culpa u mo ina pitschna culpa da la negligientscha.

2 La dumonda sto vegnir inoltrada entaifer 10 dis suenter ch’il motiv da negligientscha è scrudà.

3 Sch’ina decisiun è vegnida communitgada, po la restituziun vegnir pretendida mo entaifer 6 mais dapi che la decisiun è entrada en vigur.

Art. 148 Restituzione

1 Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.

2 La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.

3 Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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