La dretgira dat a la cuntrapartida la pussaivladad da prender posiziun e decida alura definitivamain.
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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