1 Tariffas da las societads da gestiun concessiunadas ch’eran vegnidas approvadas tenor il dretg vegl, restan en vigur fin a la scadenza da lur durada da valaivladad.
2 Bunificaziuns tenor ils artitgels 13, 20 e 35 vegnan debitadas a partir da l’entrada en vigur da questa lescha; ellas pon vegnir fatgas valair a partir da l’approvaziun da la tariffa correspundenta.
1 Le tariffe delle società di gestione autorizzate che sono state approvate secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino allo spirare della loro durata di validità.
2 I compensi previsti negli articoli 13, 20 e 35 sono dovuti a contare dall’entrata in vigore della presente legge; possono essere rivendicati dopo l’approvazione della tariffa corrispondente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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