231.1 Lescha federala dals 9 d'october 1992 davart ils dretgs d'autur ed ils dretgs da protecziun parents (Lescha davart ils dretgs d'autur, LDAu)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 82 Permissiuns per la gestiun da dretgs d’autur

Las societads da gestiun admessas tenor la Lescha federala dals 25 da settember 1940107 davart la gestiun da dretgs d’autur ston dumandar ina nova permissiun (art. 41) entaifer 6 mais suenter l’entrada en vigur da questa lescha.

107 [BS 2 834]

Art. 82 Autorizzazioni per la gestione di diritti d’autore

Le società di gestione di diritti d’autore ammesse ad esercitare la propria attività in virtù della legge federale del 25 settembre 1940108 concernente la riscossione dei diritti d’autore devono chiedere una nuova autorizzazione (art. 41) entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

108 [CS 2 818]

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.