1 Per destruir la rauba dovri il consentiment dal declerant, dal possessur u dal proprietari.
2 Il consentiment vala sco concedì, sch’il declerant, il possessur u il proprietari na refusa betg la destrucziun entaifer ils termins da l’artitgel 77 alineas 2 e 3.
97 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.
2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 77 capoversi 2 e 3.
98 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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