1 Ensemen cun la dumonda tenor l’artitgel 76 alinea 1 po il petent pretender en scrit ch’il UDSC destrueschia la rauba.
2 Sch’i vegn fatga ina dumonda da destruir la rauba, communitgescha il UDSC quai al declerant, al possessur u al proprietari da la rauba en il rom da la communicaziun tenor l’artitgel 77 alinea 1.
3 La dumonda da destruir la rauba na chaschuna betg ina prolungaziun dals termins tenor l’artitgel 77 alineas 2 e 3 per effectuar mesiras preventivas.
96 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
1 Insieme con la domanda di cui all’articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’UDSC di distruggere la merce.
2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l’UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 77 capoverso 1.
3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 77 capoversi 2 e 3.
97 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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