Las dretgiras tramettan gratuitamain al IPI ina copia cumpletta da sentenzias cun vigur legala.
64 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
Le autorità giudiziarie trasmettono all’IPI, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
64 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.