Sin dumonda da la partida che ha gudagnà po la dretgira ordinar che la sentenzia vegnia publitgada sin donn e cust da l’autra partida. La dretgira fixescha la moda e la dimensiun da la publicaziun.
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente. Esso fissa modo ed estensione della pubblicazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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