1 Sch’ina societad da gestiun n’ademplescha betg sias obligaziuns, fixescha il IPI in termin adequat per restabilir il stadi legal; sch’il termin na vegn betg observà, prenda el las mesiras necessarias.
2 Sch’ina disposiziun na vegn betg exequida, po il IPI restrenscher u retrair la permissiun, suenter ina smanatscha correspundenta.
3 Il IPI po publitgar sin donn e cust da la societad da gestiun disposiziuns ch’èn entradas en vigur.
1 Se una società di gestione non adempie gli obblighi, l’IPI gli assegna un termine congruo per regolarizzare la situazione; se il termine non è rispettato, prende i provvedimenti necessari.
2 Se una società di gestione non si conforma alle decisioni, l’IPI può, dopo diffida, limitare o revocare l’autorizzazione.
3 L’IPI può pubblicare, a spese della società di gestione, le decisioni cresciute in giudicato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.