1 La Cumissiun arbitradra federala per la gestiun da dretgs d’autur e da dretgs parents (Cumissiun arbitradra) è cumpetenta per approvar las tariffas da las societads da gestiun (art. 46).
2 Il Cussegl federal elegia ils commembers. El regla l’organisaziun e la procedura da la Cumissiun arbitradra en il rom da la Lescha federala dals 20 da december 196855 davart la procedura administrativa.
3 La Cumissiun arbitradra n’accepta naginas directivas per prender sias decisiuns; il persunal dal secretariat da la cumissiun è suttamess per questa activitad al president da la cumissiun.
1 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46).
2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l’organizzazione e la procedura della Commissione arbitrale nell’ambito della legge federale del 20 dicembre 196855 sulla procedura amministrativa.
3 La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest’attività al presidente della Commissione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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