1 Las societads da gestiun ston reparter il retgav da gestiun a norma dal retgav da las singulas ovras e preschentaziuns. Ellas ston far tut ils sforzs pretendibels per eruir las persunas autorisadas.
2 Sche questa repartiziun è colliada cun custs insupportabels, dastgan las societads da gestiun stimar la dimensiun dal retgav; las stimaziuns ston sa basar sin aspects controllabels ed adequats.
3 Il retgav sto vegnir repartì tranter ils titulars oriunds dal dretg ed autras persunas autorisadas uschia, ch’i resta per regla ina part adequata als auturs ed als artists interpretants. In’autra repartiziun è admessa, sch’ils custs fissan insupportabels.
4 Il reglament da repartiziun n’annullescha betg cunvegnas contractualas dals titulars oriunds dal dretg cun terzs.
1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto.
2 Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati.
3 Il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’autore e all’artista interprete. È consentita un’altra ripartizione se le spese fossero eccessive.
4 Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.