231.1 Lescha federala dals 9 d'october 1992 davart ils dretgs d'autur ed ils dretgs da protecziun parents (Lescha davart ils dretgs d'autur, LDAu)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 44 Obligaziun da gestiun

Las societads da gestiun èn obligadas envers ils titulars dals dretgs da far valair ils dretgs che tutgan a lur champ d’activitad.

Art. 44 Obbligo di gestione

Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d’attività.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.