Tgi che gestiunescha dretgs ch’èn suttamess a la surveglianza da la Confederaziun dovra ina permissiun da l’Institut da proprietad intellectuala (IPI)48.
48 Expressiun tenor la cifra 3 da l’agiunta da la LF dals 21 da zer. 2013, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533). Questa midada è vegnida resguardada en l’entir text.
Chi gestisce diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione dev’essere titolare di un’autorizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
48 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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