1 Il dretg da render accessiblas en emissiuns da radio e da televisiun ovras musicalas betg teatralas ch’èn cuntegnidas en l’emissiun, po vegnir fatg valair mo da societads da gestiun admessas, sche:
2 Mo societads da gestiun admessas pon far valair – sut las premissas tenor l’alinea 1 – il dretg da reproducziun cun l’intent da render accessibla la musica.
15 Integrà tras la cifra I da la LF dals 5 d’oct. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
16 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.