1 Funcziunaris dal stadi civil ch’èn sa demussads sco inabels d’exequir lur uffizi u che n’adempleschan betg pli las premissas d’elegibladad tenor l’artitgel 4 alinea 3, ston vegnir destituids da lur uffizi tras l’autoritad da surveglianza d’uffizi u sin proposta dal UFSC ubain eventualmain excludids da la reelecziun.
2 La procedura ed ils meds legals sa drizzan tenor ils artitgels 89 e 90.
1 L’autorità di vigilanza pronuncia, d’ufficio o su proposta dell’UFSC, la destituzione degli ufficiali dello stato civile che si sono dimostrati incapaci di esercitare le loro funzioni o che non adempiono più le condizioni per l’eleggibilità previste dall’articolo 4 capoverso 3; se è il caso ne esclude la rielezione.
2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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