1 Las autoritads da surveglianza laschan inspecziunar ils uffizis dal stadi civil almain mintga 2 onns. Sch’in uffizi dal stadi civil na garantescha betg in’execuziun professiunala e fidada da sias incumbensas, organiseschan ellas las inspecziuns uschè savens sco necessari, cun la finamira d’eliminar immediatamain las mancanzas.
2 Las autoritads da surveglianza rapportan al UFSC annualmain davart:266
3 …
266 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 26 d’oct. 2016, en vigur dapi il 1. da fan. 2017 (AS 2016 3925).
268 Abolì tras la cifra I da l’O dals 26 d’oct. 2016, cun effect dapi il 1. da fan. 2017 (AS 2016 3925).
1 Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.
2 Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all’UFSC su:267
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267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).
269 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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