1 Sche la decleraziun da conversiun vegn retschavida dal funcziunari dal stadi civil en il rom d’ina ceremonia en il local da maridaglia sin basa d’ina dumonda cuminaivla dals partenaris registrads ed en preschientscha da duas perditgas maiorennas ch’èn ablas da giuditgar, vala il suandant:
2 Dal rest èn applitgabels ils artitgels 72 e 75n alinea 2 tenor il senn.
1 Se, su domanda congiunta dei partner registrati, la dichiarazione di conversione è ricevuta dall’ufficiale dello stato civile nel locale dei matrimoni, nel quadro di una cerimonia in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento, vale quanto segue:
2 Per il resto, sono applicabili per analogia gli articoli 72 e 75n.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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