211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 72 Prescripziuns organisatoricas spezialas

1 Il funcziunari dal stadi civil po restrenscher il dumber da persunas participantas per motivs d’organisaziun. Tgi che disturba la maridaglia, vegn spedì davent.

2 La maridaglia da plirs pèrs a medem temp dastga mo avair lieu, sche tut ils spus èn d’accord cun quai.

3 Durant dumengias e firads generals che valan a la sedia uffiziala da l’uffizi dal stadi civil na dastgan vegnir celebradas naginas maridaglias.

Art. 72 Prescrizioni organizzative particolari

1 Per motivi organizzativi, l’ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

2 Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l’accordo di tutti i fidanzati.

3 La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell’ufficio dello stato civile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.