1 La maridaglia vegn celebrada en il local da maridaglia dal circul dal stadi civil ch’ils spus han tschernì (art. 67 al. 2).
2 Sch’ils spus cumprovan ch’i na po evidentamain betg vegnir pretendì dad els da sa render en il local da maridaglia, po il funcziunari dal stadi civil celebrar la maridaglia en in auter local.
3 Sche la procedura da preparaziun è vegnida fatga en in auter circul dal stadi civil, ston ils spus preschentar l’autorisaziun da maridaglia.228
228 Integrà tras la cifra I da l’O dals 28 da zer. 2006, en vigur dapi il 1. da schan. 2007 (AS 2006 2923).
1 Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 67 cpv. 2).
2 L’ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.
3 Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l’autorizzazione per la celebrazione del matrimonio.230
230 Introdotto dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.