211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 63 Inoltraziun da la dumonda

1 Ils spus inoltreschan la dumonda d’exequir la procedura da preparaziun tar l’uffizi dal stadi civil cumpetent.

2 Spus che sa trategnan a l’exteriur pon inoltrar lur dumonda tras l’intermediaziun da la represchentanza cumpetenta da la Svizra.

Art. 63 Inoltro della domanda

1 I fidanzati inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile competente.

2 I fidanzati dimoranti all’estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.207

207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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