1 Sch’i n’exista nagina cunvegna internaziunala (art. 54), pon – en cas excepziunals – datas davart il stadi civil vegnir communitgadas sin dumonda ad ina represchentanza estra.
2 La dumonda sto vegnir drizzada al UFSC.
3 La represchentanza estra sto cumprovar:
4 Sche la cumprova è furnida u sch’i sa tracta d’in attest da mort che vegn pretendì d’ina autoritad d’in stadi contractant da la Convenziun da Vienna dals 24 d’avrigl 1963203 davart las relaziuns consularas per in agen burgais, emposta il UFSC l’excerpt correspundent directamain tar l’uffizi dal stadi civil. Quel transmetta il document directamain a l’Uffizi federal per mauns da la represchentanza estra.
5 I na vegnan incassads naginas taxas.
1 Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile.
2 La richiesta è indirizzata all’UFSC.
3 La rappresentanza estera deve provare che:
4 L’UFSC richiede l’estratto direttamente all’ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite o se si tratta di un atto di morte sollecitato da un’autorità dello Stato d’origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963204 sulle relazioni consolari. L’ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all’Ufficio federale all’attenzione della rappresentanza estera.
5 Non sono percepiti emolumenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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