Las autoritads dal stadi civil èn obligadas da communitgar a dretgiras ed ad autoritads administrativas sin dumonda las datas davart il stadi civil ch’èn necessarias per ademplir lur incumbensas legalas.
Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all’esercizio dei loro compiti legali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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