La communicaziun d’uffizi vegn fatga immediatamain.
174 Integrà tras la cifra I da l’O dals 4 da zer. 2010, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 3061).
La divulgazione d’ufficio è effettuata senza indugio.
175 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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