211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 48a Termin da la communicaziun

La communicaziun d’uffizi vegn fatga immediatamain.

174 Integrà tras la cifra I da l’O dals 4 da zer. 2010, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 3061).

Art. 48a Momento della divulgazione

La divulgazione d’ufficio è effettuata senza indugio.

175 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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