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2 Datas davart il stadi civil che n’èn anc betg vegnidas documentadas cun vigur legala (art. 28), che ston vegnir rectifitgadas (art. 29 e 30) u ch’èn bloccadas (art. 46), dastgan vegnir communitgadas mo cun la permissiun da l’autoritad da surveglianza.
162 Abolì tras la cifra I da l’O dals 4 da zer. 2010, cun effect dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 3061).
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2 I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
163 Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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