211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 23a Mandat preventiv

Sin dumonda è mintga uffizi dal stadi civil cumpetent per:

a.
inscriver il fatg ch’in mandat preventiv è vegnì constituì ed il lieu da deposit;
b.
midar ina inscripziun;
c.
stizzar ina inscripziun.

119 Integrà tras la cifra I da l’O dals 7 da nov. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6463).

Art. 23a Mandato precauzionale

Su richiesta, qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per:

a.
l’iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato;
b.
la modifica dell’iscrizione;
c.
la cancellazione dell’iscrizione.

117 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.