1 Suenter ch’il partenadi registrà è vegnì schlià po la partenaria u il partenari far la decleraziun tenor l’artitgel 30a LPart envers mintga funcziunari dal stadi civil en Svizra u a la represchentanza da la Svizra a l’exteriur.
2 La suttascripziun vegn legalisada.
57 Integrà tras la cifra I da l’O dals 7 da nov. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6463).
1 Dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata il partner può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a LUD a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero.
2 La firma è autenticata.
57 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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