Il Cussegl federal po conceder la permissiun per emprovas per suttascriver referendums federals u iniziativas federalas dal pievel sin via electronica sut la premissa che tut las mesiras efficazias e commensuradas vegnian prendidas per garantir la controlla dal dretg da votar, il secret da votaziun e l’attribuziun correcta da tut las suttascripziuns e per pudair excluder il privel d’in abus intenziunà u sistematic.
82 Versiun tenor la cifra I da la O dals 13 da dec. 2013, en vigur dapi ils 15 da schan. 2014 (AS 2013 5365).
Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.