1 Ils chantuns ston prender tut las mesiras efficazias e commensuradas per garantir che la votaziun possia vegnir realisada e serrada giu correctamain.
2 Els ston garantir particularmain che naginas vuschs na giajan a perder per adina, avant ch’il resultat è verifitgà.
70 Versiun tenor la cifra I da la O dals 13 da dec. 2013, en vigur dapi ils 15 da schan. 2014 (AS 2013 5365).
1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.
2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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