161.11 Ordinaziun dals 24 da matg 1978 davart ils dretgs politics (ODP)

161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

Art. 27j Fidaivladad da la votaziun electronica

1 Ils chantuns ston prender tut las mesiras efficazias e commensuradas per garantir che la votaziun possia vegnir realisada e serrada giu correctamain.

2 Els ston garantir particularmain che naginas vuschs na giajan a perder per adina, avant ch’il resultat è verifitgà.

70 Versiun tenor la cifra I da la O dals 13 da dec. 2013, en vigur dapi ils 15 da schan. 2014 (AS 2013 5365).

Art. 27j Affidabilità del voto elettronico

1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.

2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.