1 Suenter ch’il termin da recurs è scadì trametta la regenza chantunala al Cussegl federal il protocol dal biro electoral chantunal inclusiv il fegl uffizial ed eventuals recurs sco er sia posiziun.
2 Suenter ch’il termin da recurs è scadì trametta ella entaifer 10 dis ils formulars 1–4 tenor l’agiunta 2 sco er tut ils cedels electorals a l’Uffizi federal da statistica.28 Ils cedels electorals ston vegnir pachetads en moda separada tenor vischnancas.
28 Versiun tenor la cifra I da la O dals 19 d’oct. 1994, en vigur dapi ils 15 da nov. 1994 (AS 1994 2423).
1 Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell’ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.
2 Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all’Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell’allegato 2 e tutte le schede.28 Queste vanno imballate separatamente per Comune.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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