1 Las autoritads federalas, chantunalas e communalas pon incassar taxas per las proceduras da natiralisaziun u per las proceduras concernent annullaziuns da natiralisaziuns.
2 Las taxas dastgan sin il pli cuvrir ils custs.
3 Per las proceduras da ses champ da cumpetenza po la Confederaziun pretender in pajament anticipà da las taxas.
1 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell’ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe.
2 Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali.
3 Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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