141.0 Lescha federala dals 20 da zercladur 2014 davart l'acquist e la perdita dal dretg da burgais svizzer (Lescha davart il dretg da burgais, LDB)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 11 Premissas materialas

La permissiun federala da natiralisaziun vegn concedida, sch’il petent:

a.
è integrà cun success;
b.
enconuscha las relaziuns da viver svizras; e
c.
na periclitescha betg la segirezza interna u externa da la Svizra.

Art. 11 Condizioni materiali

La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:

a.
si sia integrato con successo;
b.
si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e
c.
non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.