1 Il chantun garantescha la gulivaziun da finanzas.
2 La finamira da la gulivaziun da finanzas èn relaziuns equilibradas concernent la chargia fiscala e concernent las prestaziuns da las vischnancas e da las regiuns.
3 La lescha po prevair ulteriuras contribuziuns per reducir dischequilibers regiunals, per ademplir funcziuns spezialas tras ina vischnanca u tras ina regiun sco er per promover tschertas incumbensas.
1 Il Cantone attua la perequazione finanziaria.
2 La perequazione finanziaria mira a creare condizioni equilibrate dell’onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.
3 La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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