1 Uschenavant ch’il gener da la taglia permetta, ston vegnir resguardads ils princips da la generalitad, da l’egualitad e da la capacitad economica per concepir las taglias.
2 Las taglias ston vegnir fixadas uschia, che persunas economicamain flaivlas vegnan schanegiadas, che la voluntad da prestar resta, che l’atgna prevenziun vegn promovida e che la capacitad da concurrer vegn mantegnida.
3 L’imposiziun dubla da taglia intercommunala è scumandada.
1 Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si devono osservare i principi della generalità, dell’uguaglianza e della capacità economica.
2 Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.
3 La doppia imposizione intercomunale è proibita.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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