131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 75 Princips

1 Il chantun e las vischnancas promovan il bainstar e la segirezza sociala da la populaziun, da la famiglia e da las singulas persunas.

2 Els s’engaschan per l’egualitad da las schanzas per tuts, spezialmain per l’egualitad da dunna ed um.

3 Els sustegnan l’iniziativa privata cun bunas cundiziuns da basa.

4 Cun ademplir incumbensas publicas sto vegnir schanegiada la basa da viver natirala.

Art. 75

1 Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell’individuo.

2 Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra donna e uomo.

3 Sostengono l’iniziativa privata fissando condizioni quadro favorevoli.

4 Nell’adempimento di compiti pubblici devono essere rispettate le basi di vita naturali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.