1 En il rom dal dretg chantunal exequescha la regenza la surveglianza da las regiuns. Da questa surveglianza è exceptada la surveglianza da la giustia.
2 En il sectur d’incumbensas delegadas da las vischnancas a las regiuns sa restrenscha la surveglianza a la controlla giuridica, uschenavant che la lescha na dispona betg autramain.
29 Acceptada dal pievel ils 23 da sett. 2012, entrada en vigur il 1. da schan. 2015; garanzia dals 23 da sett. 2013 (BBl 2013 7827 art. 1 cifra 4 3931).
1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sulle regioni. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.
2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato alle regioni, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.
29 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4 ,3267).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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