131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 45 Legiferaziun

1 La regenza relascha disposiziuns main impurtantas en furma d’ordinaziun.

2 Ella è cumpetenta da negoziar contracts interchantunals ed internaziunals; sche quels pertutgan sia cumpetenza d’ordinaziun, è ella er cumpetenta da concluder tals.

Art. 45

1 Il Governo emana disposizioni di minore importanza in forma di ordinanza.

2 È competente per la negoziazione di convenzioni intercantonali e internazionali; è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrino nella sua competenza normativa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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