1 La regenza relascha disposiziuns main impurtantas en furma d’ordinaziun.
2 Ella è cumpetenta da negoziar contracts interchantunals ed internaziunals; sche quels pertutgan sia cumpetenza d’ordinaziun, è ella er cumpetenta da concluder tals.
1 Il Governo emana disposizioni di minore importanza in forma di ordinanza.
2 È competente per la negoziazione di convenzioni intercantonali e internazionali; è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrino nella sua competenza normativa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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