1 La regenza prepara las fatschentas dal cussegl grond, uschenavant che quel na las elavura betg independentamain.
2 Ella preschenta al cussegl grond sbozs per midadas da la constituziun, da leschas, d’ordinaziuns e da conclus.
3 Las commembras ed ils commembers da la regenza sa participeschan en funcziun consultativa a las sesidas dal cussegl grond e pon far propostas.
1 Il Governo prepara gli oggetti da sottoporre al Gran Consiglio, per quanto quest’ultimo non li elabori autonomamente.
2 Sottopone al Gran Consiglio progetti di modifica della Costituzione nonché disegni di leggi, di ordinanze e di decreti.
3 I membri del Governo partecipano alle sedute del Gran Consiglio con funzione consultiva e possono formulare proposte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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