131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 24 Immunitad

1 Las commembras ed ils commembers dal cussegl grond e da la regenza na pon betg vegnir fatgs giuridicamain responsabels per lur remartgas en il cussegl grond ed en sias cumissiuns.

2 La lescha po prevair ulteriuras furmas d’immunitad ed extender quella sin ulteriuras persunas.

Art. 24

1 I membri del Gran Consiglio e del Governo non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio e nelle relative commissioni.

2 La legge può prevedere altri tipi di immunità ed estenderla ad altre persone.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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