La perioda d’uffizi dal cussegl grond, da la regenza, da las dretgiras sco er da las commembras e dals commembers dal cussegl dals chantuns munta a quatter onns.
I membri del Gran Consiglio, del Governo, dei tribunali e del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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