131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 23 Perioda d’uffizi

La perioda d’uffizi dal cussegl grond, da la regenza, da las dretgiras sco er da las commembras e dals commembers dal cussegl dals chantuns munta a quatter onns.

Art. 23

I membri del Gran Consiglio, del Governo, dei tribunali e del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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